Statuto “AIDLARCH Associazione Internazionale Decor, Linguaggio Architettonico Romano – Ente del Terzo Settore”

TITOLO I: Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e ss.mm.ii. e del Codice Civile, l’Associazione denominata “AIDLARCH Associazione Internazionale Decor, Linguaggio Architettonico Romano Ente del Terzo Settore” e, in forma abbreviata “DECOR ETS”, d’ora in avanti, per brevità, “Associazione”.

1.2 L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore” e dell’acronimo “ETS” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, una volta iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.3 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 – Sede

2.1 L’Associazione ha sede legale in Roma.

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.

2.3 Con delibera dell’Assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, anche all’ estero.

Articolo 3 – Durata e carattere dell’Associazione

L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II: Scopo e attività – Patrimonio

Articolo 4 – Scopo e attività di interesse generale

4.1 L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia e all’ estero, lo studio del linguaggio architettonico e decorativo del mondo antico, con speciale riferimento al periodo romano e si propone di rappresentare un centro internazionale, punto di riferimento, per tutti gli studiosi della disciplina.

4.2 L’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’ Articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3 L’Associazione persegue il suo scopo attraverso:

• le iniziative atte a favorire lo studio e ogni altra attività di formazione;

• la promozione di pubblicazioni scientifiche e di materiale didattico di ogni genere: cartaceo, digitale, audiovisivo, pagine web;

• la promozione di riunioni, corsi e congressi scientifici, la consulenza scientifica e culturale a enti sia privati che pubblici eccetera;

• il collegamento con associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, nazionali e internazionali, al fine di ottenere – in condizioni di reciprocità – facilitazioni informative e opportunità connesse alle attività dell’Associazione, favorendo, sostenendo e promuovendo iniziative culturali e rapporti di collaborazione coerenti con le finalità statutarie;

• l’interscambio di esperienza e conoscenze fra i soci in relazione al linguaggio architettonico e decorativo.

Articolo 5 – Attività e strumenti

5.1 L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’Articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività sono, di volta in volta, individuate con apposita delibera del Comitato Direttivo.

5.2 Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l’Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, nonché l’acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni ad Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia’ utile per il conseguimento degli scopi associativi. A tali fini può, attraverso gli organi rappresentativi, previa verifica della sussistenza della necessaria capacità economica, finanziaria e patrimoniale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

5.3 L’Associazione può reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini di interesse generale attraverso attività di raccolta fondi ex Articolo 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5.4 L’Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché partecipando o proponendo attivamente co-programmazioni e coprogettazioni, anche in sinergia con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 6 – Patrimonio ed entrate

6.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

6.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

– quote associative e contributi degli associati;

– erogazioni liberali di associati e terzi;

– donazioni e lasciti testamentari;

– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

– rendite patrimoniali;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’Articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

6.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6.4 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’ Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

6.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6.6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’ atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

TITOLO III: I Soci

Articolo 7 – Soci

7.1 Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto, a condizione che:

a. condividano gli scopi e la finalità dell’Associazione;

b. accettino il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Gli enti partecipano all’ Associazione per il tramite del rispettivo legale rappresentante.

7.2 I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’ osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La qualifica di socio non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Parimenti, la quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

7.3 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

I soci hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto in Assemblea;

c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

7.4 Diversi dai soci sono i sostenitori. Possono essere riconosciuti come sostenitori tutti quei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che, condividendo gli ideali dell’Associazione, conferiscono un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, e possono essere unicamente informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Articolo 8 – Ammissione dei soci

8.1 Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, previa apposita domanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti adottati e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e

dispongono, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, in merito all’ accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio.

8.2 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di Socio

9.1 Lo status di socio si perde per:

a. decesso, nel caso di persone fisiche; scioglimento e/ o estinzione, nel caso di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro;

b. dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso;

c. decadenza per morosità: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa o di ingresso;

d. decadenza per perdita dei requisiti: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora un ente socio perda la natura di ente senza scopo di lucro;

e. espulsione: la qualità di associato si perde nei casi gravi di violazione dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per comportamenti che risultino contrari agli scopi dell’Associazione, lesivi della sua immagine o del suo decoro, ovvero per altre gravi ragioni che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, reiterate inadempienze agli obblighi verso l’Associazione, atti che compromettano il rapporto fiduciario, condanne penali definitive per reati gravi e incompatibili con i valori associativi.

9.2 Sulle cause di perdita della qualità di socio di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, previa contestazione scritta degli addebiti e della concessione di un termine per le eventuali difese dell’interessato, anche in forma scritta. La decisione del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata al socio con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione (raccomandata AfR, PEC o altro strumento equivalente).

L’interessato può proporre ricorso all’ Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. In tal caso, il Presidente convoca l’Assemblea entro quindici giorni e questa deve tenersi entro i successivi trenta giorni.

9.3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

9.4 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’ Associazione.

Articolo 10 – Volontari

10.1 Nello svolgimento delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di volontari.

La partecipazione deve avvenire in modo spontaneo e gratuito. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l’attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’ Articolo 17 del CTS. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 11 – Personale e collaborazioni retribuite

11.1 L’Associazione può avvalersi di lavoro subordinato e/o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili di cui all’ art. 8 CTS.

11.2 Il Consiglio Direttivo delibera le assunzioni/ affidamenti, motivando la necessità e la coerenza con le finalità istituzionali; i corrispettivi sono congrui e determinati a valore normale. La qualifica di volontario è incompatibile con qualunque rapporto retribuito con l’ente.

11.3 È, altresì, fatta salva la possibilità di conferire incarichi retribuiti ai soci, ivi inclusi i componenti degli organi sociali, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili di cui all’ art. 8 CTS, con delibera assembleare motivata e astensione dell’interessato.

11.4 L’Associazione assicura trasparenza verso i soci e tracciabilità contabile dei relativi costi nelle scritture e nella rendicontazione.

TITOLO IV: Gli organi dell’associazione

Articolo 12 – Gli organi dell’Associazione

Gli organi del l’Associazione sono:

• L’Assemblea dei Soci;

• Il Consiglio Direttivo;

• Il Presidente;

• Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall’ assemblea o obbligatorio per legge.

12.3 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale. In via transitoria, limitatamente al primo mandato decorrente dalla costituzione dell’Associazione, tutte le cariche avranno una durata biennale, con scadenza al il 31dicembre 2027.

12.4 Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

12.5 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, gli organi sociali non percepiscono compensi e/ o indennità connessi alla carica. È fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, nei limiti di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – L’Assemblea

13.1 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo sovrano dell’Associazione.

13.2 All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

13.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

13.4 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’ anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio. L’Assemblea deve, altresì, essere convocata per il rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le venga sottoposta. Essa è, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, ai sensi dell’Articolo 24, comma 2 del CTS.

Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati.

Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

13.5 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’ Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

13.6 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.7 Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

13.8 L’ Assemblea straordinaria che approva le modifiche allo statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.9 Per l’Assemblea straordinaria che delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, ovvero lo scioglimento dell’associazione, sono necessari i quorum costitutivi e le maggioranze di cui rispettivamente agli Articoli 26 e 27 del presente Statuto.

13.10 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’ Articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 14 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci

14.1 All’ assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’Articolo 8.2 del presente Statuto;

f. deliberare in merito al ricorso avverso la perdita della qualità di socio deliberata dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’Articolo 9.2 del presente Statuto;

g. deliberare sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

14.2 All’ assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

i. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

14.3 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Articolo 15 – Convocazione dell’Assemblea

15.1 La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi sia prova di consegna, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri eletti dall’ Assemblea fra i soci e resta in carica per quattro esercizi. Resta ferma la previsione transitoria di cui al precedente 12.3, limitatamente al primo mandato del Consiglio Direttivo.

16.2 I membri del Consiglio sono rieleggibili. Nel caso in cui venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’ atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

16.3 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 17 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

17.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

17.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

17.4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

17.5 È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.

Articolo 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea;

d. assegna tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

e. amministra le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni

più ampio potere al riguardo;

f. individua e approva l’avvio operativo delle attività diverse;

g. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’ Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

h. indice adunanze, convegni, ecc.;

i. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’ attività sociale;

j. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

k. delibera circa l’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;

1. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

m. elabora proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

n. adotta le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

o. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

p. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

q. su proposta dell’Assemblea, conferisce onorificenze e/ o di cariche onorifiche, tra cui quella di Presidente Onorario, ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Per i non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’ art. 6, comma 3. Tali onorificenze hanno natura esclusivamente simbolica e non attribuiscono alcun diritto partecipativo, elettivo o gestionale nell’ambito della vita associativa.

r. istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

s. svolge ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

18.2 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e

deliberazioni.

Articolo 19 – Il Presidente

19.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete la firma sociale, presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.

19.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Resta ferma la previsione transitoria di cui al precedente 12.3, limitatamente al primo mandato del Presidente.

19.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

19.4 Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, da esercitarsi sulla base delle direttive emanate dall’ Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività svolta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione che avranno natura interinale e dovranno essere necessariamente essere ratificati dal Consiglio Direttivo, nella prima adunanza utile.

19.5 Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 20 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

20.1 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

20.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

20.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

20.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Articolo 21- Il Segretario ed il Tesoriere

21.1 Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

21.2 Al Segretario compete:

a. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri;

b. provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi;

c. la liquidazione delle spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento;

d. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e. l’aggiornamento del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

21.3 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo:

a. al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari;

b. alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

21.4 Al Tesoriere spetta, altresì, anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

21.5 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 22 – Comitato Scientifico

22.1 L’Associazione può istituire un Comitato scientifico, quale organo tecnico, con funzioni consultive e propositive non vincolanti.

22.2 Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) membri nominati dall’ Assemblea, previa determinazione del numero da parte del Consiglio Direttivo e su proposta di quest’ultimo, tra persone di provata cultura ed esperienza nei settori di intervento dell’Associazione. I componenti del Comitato scientifico restano in carica per quattro (4) anni, sono rieleggibili e cessano contestualmente agli altri organi sociali. Resta ferma la previsione transitoria di cui al precedente 12.3, limitatamente al primo mandato del Comitato Scientifico.

22.3 Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica; si esprime sugli argomenti che il Consiglio Direttivo gli sottopone; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Associazione in Italia, in Europa, all’estero; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività dell’Associazione.

22.4 Per il suo funzionamento si applicano le norme di funzionamento del Consiglio Direttivo in quanto compatibili.

Articolo 23 – Organo di controllo

23.1 L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 3D, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L’Organo di controllo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere composto anche da soggetti non soci, scelti in base a comprovata competenza. In ogni caso almeno un componente, o l’unico nel caso di organo monocratico, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’ apposito registro.

23.2 L’Organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’Organo di controllo, anche individualmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23.3 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma l, del D.Lgs. n. 117/2017, l’Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

TITOLO V: Scritture contabili e bilancio

Articolo 24- Libri sociali

24.1 L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

• libro degli associati;

• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

24.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

24.3 I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’ Associazione a spese del richiedente.

Articolo 25 – Esercizio finanziario

25.1 L’esercizio finanziario ha inizio il lº gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’ attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

25.3 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione.

25.4 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO VI: Disposizioni Finali

Articolo 26 -Trasformazione, fusione, scissione dell’Ente

26.1 La trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria. A tal fine, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 27 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

27.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’ Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

27.2 In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

27.3 Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’ Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all’ art 45, comma l, del citato D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti in analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 28 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.